Regole fiscali

Bollo sulle fatture miste delle agenzie di viaggi

Il quesito riguarda biglietti marittimi, compensi d’intermediazione e soglia dei 77,47 euro prevista dalla normativa.

Bollo sulle fatture miste delle agenzie di viaggi

Una società che opera per conto delle compagnie di navigazione ha sottoposto un quesito sull’applicazione dell’imposta di bollo alle fatture che comprendono sia il prezzo di un biglietto marittimo sia la commissione dell’agenzia. Il tema riguarda i documenti emessi quando il vettore rilascia direttamente il titolo di viaggio e assolve l’Iva sul servizio di trasporto.

Nel caso esaminato, l’intermediario incassa dal cliente il corrispettivo del biglietto prima dell’emissione del titolo e del successivo riversamento alla compagnia. Su richiesta del cliente finale, la società emette una fattura nella quale il prezzo del trasporto è indicato senza esposizione dell’Iva, mentre la fee di agenzia è regolarmente assoggettata all’imposta.

Il dubbio sull’esenzione

La questione è se queste fatture miste possano beneficiare dell’esenzione dal bollo di 2 euro anche quando l’importo del biglietto supera 77,47 euro. Il dubbio nasce dal fatto che il relativo importo viene riscosso in nome e per conto del vettore e che l’Iva sul trasporto viene assolta direttamente dalla compagnia di navigazione.

In particolare, si chiede se il principio di alternatività tra Iva e imposta di bollo possa valere per la componente relativa al biglietto, indipendentemente dal soggetto che versa l’imposta sul trasporto. L’alternativa è ritenere dovuto il bollo per la mancata esposizione dell’Iva su quella parte della fattura, anche se lo stesso documento contiene una commissione soggetta a Iva.

Il quadro normativo richiamato

La disciplina di riferimento è contenuta nel Dpr 642/1972, attraverso gli allegati A e B. L’articolo 13 della Tariffa, parte I, assoggetta in linea generale a 2 euro fatture, note, conti, ricevute, quietanze ed estratti conto relativi ad addebiti o accrediti. L’imposta non è invece dovuta quando l’importo indicato nel documento non supera 77,47 euro.

L’articolo 6 della Tabella B prevede l’esenzione per i documenti relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate all’Iva. Quando l’imposta non è evidenziata, il documento deve indicare che è stato emesso in relazione a corrispettivi di operazioni assoggettate all’Iva.

Secondo l’interpretazione richiamata nel contributo, l’espressione dovrebbe riferirsi alle operazioni imponibili, cioè a quelle che comportano effettivamente l’addebito dell’imposta. Resterebbero quindi soggette al bollo, tra le altre, le operazioni esenti, fuori campo, non soggette o non imponibili, oltre a quelle effettuate da contribuenti in regimi agevolati quando la fattura non prevede l’addebito dell’Iva.

Il contributo segnala tuttavia anche l’esistenza di una posizione diversa del Consiglio Nazionale del Notariato su alcune operazioni escluse dalla base imponibile. Il quesito sulle fatture relative alla biglietteria marittima sarà approfondito nella seconda parte, annunciata per il 13 novembre 2026.