Sicurezza sul lavoro

Formazione obbligatoria per i neoassunti nel turismo

Datori di lavoro chiamati ad avviare subito corsi; nella somministrazione il limite resta fissato a 30 giorni.

Formazione obbligatoria per i neoassunti nel turismo

Le imprese turistico-ricettive e della ristorazione devono garantire la formazione obbligatoria ai lavoratori appena assunti. L’obbligo riguarda i percorsi sulla salute e sicurezza sul lavoro, considerati attività propedeutiche all’impiego del personale, secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni collegato al Dlgs 81/2008.

Avvio tempestivo dei corsi

La formazione deve essere avviata immediatamente, anche nei casi in cui la normativa consenta di completarla entro 30 giorni dall’assunzione. Il termine non autorizza quindi il datore di lavoro a rinviare l’inizio del percorso, che deve partire in occasione della costituzione del rapporto.

La scadenza dei 30 giorni vale anche quando il lavoratore viene utilizzato nell’ambito di un contratto di somministrazione. Entro questo periodo l’iter formativo deve essere avviato, mentre l’addetto può essere destinato all’attività anche prima della conclusione dell’intero percorso, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Non è più possibile fare riferimento al precedente termine di 60 giorni. Lo precisa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota 2377/2026, richiamando le nuove indicazioni sull’applicazione dell’accordo Stato-Regioni.

I documenti richiesti durante i controlli

In caso di accertamento ispettivo effettuato entro i 30 giorni dall’assunzione o dall’utilizzazione, il datore di lavoro o l’utilizzatore deve dimostrare, se il corso non è ancora concluso, che il percorso sia stato comunque avviato. La conclusione della formazione deve essere provata attraverso gli attestati e, quando previsto, mediante il tracciamento degli interventi di addestramento.

Per dimostrare l’avvio delle attività sono necessarie evidenze documentali con data certa. Tra gli esempi indicati figurano le comunicazioni inviate tramite Pec a soggetti formatori, docenti, organismi paritetici o rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, finalizzate alla programmazione dei corsi.

La sola intenzione di organizzare la formazione, senza iniziative concrete e verificabili, può quindi non bastare. In assenza della documentazione richiesta, l’Ispettorato può ritenere violato l’articolo 37 e procedere con un verbale di contravvenzione e prescrizione nei confronti del soggetto obbligato.