Le modifiche alla direttiva sui pacchetti turistici e i loro effetti sul lavoro delle agenzie sono stati al centro del convegno organizzato da Fiavet-Confcommercio al TTG Travel Experience. Durante l’incontro, il consulente legale della federazione Federico Lucarelli ha illustrato le nuove tutele per i viaggiatori e gli adempimenti destinati agli operatori.
Il provvedimento, approvato dal Parlamento europeo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dovrà essere recepito dall’Italia entro il 29 settembre 2028. Le norme nazionali entreranno invece in vigore dal 29 marzo 2029. Fiavet ha seguito l’iter della riforma confrontandosi con il Ministero del Turismo, gli europarlamentari italiani e Confturismo, con l’obiettivo dichiarato di tutelare soprattutto le microimprese del comparto.
Acconti, servizi aggiuntivi e rimborsi
Tra le disposizioni eliminate rispetto alla proposta iniziale figura il limite rigido del 25% sugli acconti, insieme al divieto di incassare il saldo nei 28 giorni precedenti la partenza. Secondo Fiavet, quei vincoli avrebbero potuto creare difficoltà di liquidità alle agenzie, chiamate spesso a pagare in anticipo i fornitori. La riforma cancella inoltre la figura dei Servizi Turistici Collegati, indicata come una delle principali fonti di incertezza interpretativa.
La direttiva distingue in modo più netto la vendita di un pacchetto dall’intermediazione di singoli servizi riferiti allo stesso viaggio. Se l’agenzia propone un servizio ulteriore senza le garanzie previste per i pacchetti, dovrà informare il cliente prima del pagamento. In assenza di questa informativa, l’acquisto di un secondo servizio entro 24 ore nello stesso punto vendita farà scattare automaticamente la qualificazione come pacchetto. In quel caso, l’agente sarà considerato organizzatore a tutti gli effetti.
Un’altra novità riguarda i rimborsi tra imprese. I fornitori primari, come compagnie aeree e strutture alberghiere, dovranno rimborsare l’organizzatore entro 7 giorni per i servizi annullati o non prestati. L’obiettivo è consentire all’agenzia di rispettare il termine di 14 giorni previsto per la restituzione delle somme al cliente. Lucarelli ha definito la misura un riequilibrio della filiera e ha auspicato una nuova convenzione internazionale sui contratti di viaggio promossa dalla WTO.
Eventi straordinari, voucher e reclami
Fiavet ha espresso invece perplessità sulle nuove regole relative alle circostanze inevitabili e straordinarie, come guerre, calamità naturali e pandemie. Il diritto del viaggiatore a recedere senza penali viene esteso anche agli eventi che si verificano nel luogo di partenza, oltre che in quello di destinazione. Per le agenzie questo comporta una maggiore responsabilità nella gestione dell’organizzazione. In caso di annullamento, le parti potranno comunque concordare entro 14 giorni un pacchetto sostitutivo di valore pari o superiore, in alternativa al rimborso.
La riforma introduce anche i voucher, ma il loro utilizzo dovrà essere accettato dal cliente. I buoni avranno una durata massima di 12 mesi, prorogabile una sola volta, potranno essere ceduti una volta e saranno coperti dal fondo di garanzia contro l’insolvenza. Alla scadenza, l’eventuale importo residuo dovrà essere rimborsato automaticamente.
Infine, le agenzie dovranno predisporre un canale per la gestione dei reclami e indicare nei contratti i recapiti disponibili e le lingue utilizzate, per esempio tramite PEC o posta elettronica dedicata. Alla ricezione di una contestazione scritta sarà necessario inviare una conferma entro 7 giorni e fornire una risposta finale motivata entro 60 giorni. Il presidente di Fiavet-Confcommercio, Gian Mario Pileri, ha rivendicato il risultato ottenuto e auspicato che il recepimento nazionale mantenga l’equilibrio tra tutela dei consumatori e sostenibilità per le imprese.